Descrizione
Per i veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo è possibile chiedere il cambio di custodia come nei casi previsti dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 213.
Se il cambio di custodia prevede uno spostamento del veicolo, questo deve avvenire a spese del proprietario e garantendo la sicurezza stradale.
Se il veicolo è stato affidato al custode acquirente (depositeria) l'interessato (ad esempio il proprietario o il conducente) deve provvedere al ritiro immediato e assumere la custodia del veicolo stesso (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 213, com. 5). In mancanza, decorsi cinque giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della prefettura competente per territorio il veicolo sarà trasferito in proprietà al custode - acquirente.
Per gli adempimenti occorre recarsi presso Ufficio Verbali, Sanzioni, Contenzioso in orario d'ufficio.
La "Ricevuta delle spese di depositeria" dovrà essere corrisposta direttamente alla depositaria che ha in custodia il veicolo al momento del cambio di custodia.