Descrizione
Le ceneri di una persona possono essere affidate a parenti o altre persone:
- quando il defunto ne ha manifestato la volontà
- su volontà del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo; se esistono più parenti di pari grado, è necessaria l’unanimità degli stessi.
Le ceneri devono essere raccolte in un'apposita urna su cui devono essere indicati il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
L'urna dovrà essere conservata in luogo protetto e confinato.
La competenza in ordine alla adozione dell’atto di affidamento personale spetta al Comune in cui avviene la conservazione delle ceneri (Deliberazione della Giunta regionale 10/01/2005, n. 10).
Se l'affidatario o i suoi eredi vogliono recedere dall'affidamento, le ceneri possono essere consegnate al cimitero per la tumulazione o per la deposizione nel cinerario comune.
L'addetto del forno crematorio o del cimitero che consegna l'urna funeraria deve registrare la consegna e trasmettere le informazioni al Comune dove è avvenuto il decesso.
Approfondimenti
In caso di decesso del dichiarante l'urna viene trasferita al cimitero.