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Comunicare le aperture straordinarie di attività alberghiere

Descrizione

Comunicare le aperture straordinarie di attività alberghiere

E' la procedura con la quale gli alberghi stagionali che intendono effettuare aperture straordinarie dell'attività in periodi non estivi o che si trasformano in annuali, attestano la regolarità dell’impianto termico di riscaldamento,  trasmettendo la documentazione tecnica nonché l’omologazione dell'impianto stesso ai sensi del DM 1-12-1975 “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione”. 

La regolarità dell'impianto è accertata con parere da parte dell'AUSL.

 

Approfondimenti

Presentare a mezzo PEC, con firme digitali, la seguente documentazione di regolarità dell'impianto di riscaldamento:

  1. relazione di un termotecnico abilitato, con descrizione dell’impianto termico, kw, temperatura che l’impianto è in grado di garantire nei locali interni a fronte di una temperatura esterna di -5°C (tale temperatura deve essere di minimo 20°C e deve essere garantita in tutti gli ambienti), indicazione di presenza dell'impianto in tutti i locali: camere, bagni delle camere, corridoi, disimpegni, spazi comuni (hall, bagni comuni, sala da pranzo), cucina, lavanderia, spogliatoi e bagni per il personale ecc..;
  2. verbale di omologazione rilasciato dall’Inail ex Ispesl, per impianto termico di potenzialità sup. a 35 Kw (che utilizzi acqua come fluido convettore);
  3. CPI relativo alla caldaia rilasciato dal Comando Provinciale VVF, per impianto termico di potenzialità massima superiore a 116 Kw;
  4. verbale di verifica periodica rilasciato dall’Ausl di Rimini (settore impiantistico Antinfortunistico) nel caso siano trascorsi 5 anni dalla data di omologazione.

Nota bene: In assenza della documentazione di cui al punto 2. Verbale di omologazione dell'impianto termico - in quanto non ancora rilasciata dall'Ente preposto Inail, potrà essere autorizzata l'apertura provvisoria in attesa di omologazione, allegando inoltre:

  • asseverazione del termotecnico ai sensi DM 1-12-75 (vedi modello in calce);
  • copia denuncia impianto termico e ricevuta di spedizione all'ente preposto Inail/Ispels. 

L'istanza è soggetta al pagamento dei diritti d'istruttoria secondo il vigente tariffario comunale e all'imposta di n° 2 marche da bollo per l'istanza e per l'autorizzazione.

L’autorizzazione ha validità secondo quanto indicato nell'autorizzazione medesima.

30 giorni dal parere favorevole dell'AUSL.

L.R. 16/2004 Successive Delibere G.r. 916/07 e 1017/09 - D.M. 1-12-1975.

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