Descrizione
E' la procedura con la quale gli alberghi stagionali che intendono effettuare aperture straordinarie dell'attività in periodi non estivi o che si trasformano in annuali, attestano la regolarità dell’impianto termico di riscaldamento, trasmettendo la documentazione tecnica nonché l’omologazione dell'impianto stesso ai sensi del DM 1-12-1975 “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione”.
La regolarità dell'impianto è accertata con parere da parte dell'AUSL.
Approfondimenti
Presentare a mezzo PEC, con firme digitali, la seguente documentazione di regolarità dell'impianto di riscaldamento:
- relazione di un termotecnico abilitato, con descrizione dell’impianto termico, kw, temperatura che l’impianto è in grado di garantire nei locali interni a fronte di una temperatura esterna di -5°C (tale temperatura deve essere di minimo 20°C e deve essere garantita in tutti gli ambienti), indicazione di presenza dell'impianto in tutti i locali: camere, bagni delle camere, corridoi, disimpegni, spazi comuni (hall, bagni comuni, sala da pranzo), cucina, lavanderia, spogliatoi e bagni per il personale ecc..;
- verbale di omologazione rilasciato dall’Inail ex Ispesl, per impianto termico di potenzialità sup. a 35 Kw (che utilizzi acqua come fluido convettore);
- CPI relativo alla caldaia rilasciato dal Comando Provinciale VVF, per impianto termico di potenzialità massima superiore a 116 Kw;
- verbale di verifica periodica rilasciato dall’Ausl di Rimini (settore impiantistico Antinfortunistico) nel caso siano trascorsi 5 anni dalla data di omologazione.
Nota bene: In assenza della documentazione di cui al punto 2. Verbale di omologazione dell'impianto termico - in quanto non ancora rilasciata dall'Ente preposto Inail, potrà essere autorizzata l'apertura provvisoria in attesa di omologazione, allegando inoltre:
- asseverazione del termotecnico ai sensi DM 1-12-75 (vedi modello in calce);
- copia denuncia impianto termico e ricevuta di spedizione all'ente preposto Inail/Ispels.
L'istanza è soggetta al pagamento dei diritti d'istruttoria secondo il vigente tariffario comunale e all'imposta di n° 2 marche da bollo per l'istanza e per l'autorizzazione.
L’autorizzazione ha validità secondo quanto indicato nell'autorizzazione medesima.
30 giorni dal parere favorevole dell'AUSL.
L.R. 16/2004 Successive Delibere G.r. 916/07 e 1017/09 - D.M. 1-12-1975.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio Turismo - Sport - Cultura - Sviluppo economico.
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